PRESTO IN TUTTE LE PALESTRE I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Prima di tutto occorre ricordare che in Italia le competenze del CONI sono state confermate dal D.L. 23/07/1999 n. 242 (decreto Melandri), con il quale si sottolinea che “l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale” e la “promozione della massima diffusione della pratica sportiva” sono di competenza diretta CONI.

Dal 1 marzo 2017, con la delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 per lo sport, il CONI, ha messo in chiaro quali siano le discipline sportive che possono essere svolte nelle palestre, nelle associazioni ASD e SSD e attivato una serie di norme che i titolari e gli istruttori sono tenuti a rispettare.

Si tratta di una vera rivoluzione, perchè la lista delle discipline sportive che sono riconosciute dal CONI, è passata da 850 a 384. Solo le discipline inserite in questa lista potranno essere svolte da ASD o SSD, mentre tutte le altre saranno riconosciute come attività aventi scopo di lucro e quindi dovranno essere inquadrate sotto una forma giuridica commerciale e un regime fiscale diversificato se svolte all’interno di una associazione con fiscalità agevolata.
Se, per ipotesi, in una palestra ASD/SSD venisse svolta una attività ritenuta sportiva, ma non inserita nella lista del CONI, questa potrà essere riconosciuta come attività a scopo di lucro e quindi non usufruire delle agevolazioni fiscali per quel tipo di associazione. Nel caso che di un controllo, si rischia una denuncia per evasione fiscale.

Tante sono le attività non inserite come per esempio la Zumba, il walking o il Krav Maga, attività tanto in voga negli ultimi anni; di conseguenza queste attività non potranno essere svolte all’interno di queste strutture usufruendo delle agevolazioni fiscali, bensì in attività commerciali, per esempio in un albergo o una palestra privata.

Anche attività come massaggi o tecniche olistiche non potranno far parte delle attività all’interno di una palestra ASD/SSD.

Ma attenzione, la normativa non si ferma alla sola limitazione delle discipline e per la quale una società sportiva possa decidere di non implementare queste nella propria offerta o creare un settore d’azienda a scopo di lucro, ma prevede anche che gli istruttori siano abilitati con corsi riconosciuti dal CONI (Laurea in Scienze Motorie, Diploma ISEF o Federazioni e Enti riconosciuti dal CONI) sia nelle ASD/SSD che nelle strutture private.
Gli istruttori devono essere abilitati secondo la legge, e i loro titoli devono essere validi. Ogni istruttore abilitato secondo legge, deve aggiornarsi costantemente.
Altra norma aggiunta, sempre per gli istruttori, è che per essere idonei bisognerà seguire dei corsi di aggiornamento periodici; quindi un istruttore che ha conseguito l’idoneità all’insegnamento ad esempio nel 2005 ma non ha partecipato agli aggiornamenti richiesti dal CONI (dalla Federazione o dall’Ente di Promozione che ha rilasciato il titolo), perde la sua idoneità perché non si p aggiornato e non è più autorizzato ad esercitare.

In sintesi:

– le palestre ASD e SSD (che usufruiscono di un regime fiscale agevolato) dovranno rispettare la nuova delibera n. 1568/2017 emanata dal CONI; gli istruttori che lavorano nelle strutture sportive devono essere abilitati secondo la legge, e i loro titoli devono essere validi. Ogni istruttore abilitato deve aggiornarsi costantemente.

Senza gli aggiornamenti previsti, l’istruttore non può esercitare avendo un titolo nullo.

Tutti questi parametri saranno presi in esame dalla Guardia di Finanza e dagli altri organi di controllo, nelle verifiche  che verranno effettuate in tutte le palestre italiane, sanzionando in maniera esemplare chiunque non si trovi in regola, dall’attività dichiarata come ASD o SSD e che svolga le attività idonee, al controllo dell’idoneità di ogni singolo istruttore per ogni disciplina.
Tanti gli articoli del codice civile e penale ai quali si dovrà rispondere, per mancato rispetto delle regole dettate dalla legge.

Citiamo l’opinione dello Studio Legale Associato Martinelli Rogolino :

La società sportiva dilettantistica che svolge solo attività non più rientrante tra quelle riconosciute come tali dal Coni, non potrà più avvalersi delle
agevolazioni fiscali previste in favore delle associazioni (in virtù della equiparazione prevista dal primo comma dell’articolo 90 della L. 289/2002) e, pertanto,
rimarrà un ente commerciale (essendo a tal fine irrilevante l’eventuale clausola di non lucratività) soggetto alla disciplina generale del reddito di impresa e
dell’imposta sul valore aggiunto. Ovviamente perderà ogni diritto a riconoscere per tutti i collaboratori i compensi di cui all’articolo 67, primo comma, lettera m),
del Tuir.

Potrete trovare l’intera Opinione al seguente link:

http://www.martinellirogolino.it/fl_opinione/conseguenze-per-le-societa-sportive-della-delibera-coni-2/

Tratto dall’articolo di ANTONIO PILUDU pubblicato sul quotidiano on line   cQ24.it il 24/03/2017